Per la valutazione, oltre alla legge 170/2010, c’è anche il DM 5669 Luglio 2011 che all’art.6 parla di Forme di Verifica e Valutazione. Al punto 1 afferma che “la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.”
Nell’articolo 6 del DM luglio 2011 troviamo indicazioni utili per quanto riguarda le forme di verifica e di valutazione degli studenti con DSA. La valutazione e le modalità di verifica devono essere in linea con il PDP del ragazzo e tutelate dalla legge 170/2010. Premettendo che deve essere concesso di dimostrare a pieno il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di tutte le misure che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento delle prove da valutare, bisogna prestare attenzione anche a altri fattori.
In linea di massima si può affermare che bisognerebbe valutare il contenuto più che la forma. Questo significa, ad esempio, considerare l’esposizione e la capacità di elaborazione dei contenuti invece che gli errori ortografici nel tema di un ragazzo disortografico. Allo stesso modo, nelle prove di matematica, bisognerebbe comprendere se è stato eseguito correttamente il procedimento di calcolo al di là degli errori nel risultato.
Alla base di una corretta capacità di valutazione restano la conoscenza della persona e la verifica degli errori ricorrenti, utili a comprendere in cosa consistono gli errori tipici del distrubo specifico d’apprendimento.
Dove un’insufficienza nello scritto è imputabile a un DSA, e non alla mancanza di studio, è opportuno prevedere una compensazione orale.