La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel Piano didattico personalizzato. ( artt. 5 e 6 del D.M. 5669/2011).
Pertanto, le verifiche terranno conto, come parametro di confronto, non l’andamento della classe, ma la situazione di partenza dell’alunno (criterio riferito al sé). La valutazione sarà «piena» anche in caso di verifiche articolate su contenuti adattati o con apparati ridotti.
La valutazione didattica dell’alunna/o con DSA è centrata sulla persona e sui suoi progressi.
Si tratta, quindi, di una forma personalizzata di accertamento, che deve tenere nel dovuto conto le caratteristiche personali del disturbo dello studente, dei suoi punti di partenza e dei risultati effettivamente conseguiti.
Le commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo d’istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime commissioni assicurano, altresì, l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, … sia in fase di colloquio ( art. 6, comma 4).
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado – nelle scuole statali e paritarie – ulla base del piano didattico personalizzato ( PDP). (art. 21, comma 1).
La commissione d’esame, sulla base di quanto previsto dal d.m. 5669 del 2011, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché delle Linee Guida allegate al citato provvedimento, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.(art. 21 comma 2).
Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggettodisecondaprovascritta,sottoponeicandidati medesimaa prova orale sostitutiva della prova scritta.